Moduli e documenti
Calendario di lavoro
L’orario di lavoro settimanale per l’anno successivo viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine di aprile. Le parti contraenti mettono a disposizione dei modelli di calendari di lavoro elaborati congiuntamente. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato il calendario sezionale in vigore nel luogo dell’impiego, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali.
Il calendario di lavoro aziendale dev’essere trasmesso alla Commissione professionale paritetica entro la metà di maggio.
I calendari possono essere scaricati cliccando sul link seguente.
Obbligo di notifica per i giorni non lavorativi
Contratto nazionale mantello (CNM) art. 27 giorni non lavorativi
1 La domenica, i giorni festivi cantonali e ufficiali, come pure il sabato e il 1° agosto non si lavora.
2 In casi motivati, è ammesso il lavoro nei giorni menzionati all’art. 27 cpv. 1 CNM. L’impresa deve darne comunicazione alla Commissione professionale paritetica competente almeno 24 ore prima dell’inizio dei lavori.
3 Tutte le ore prestate di sabato danno diritto a un supplemento salariale del 25%. Sono riservati eventuali supplementi superiori concordati contrattualmente (appendici).